Roma, 27 agosto 2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
AI COLLABORATORI DI DIRIGENZA
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.
In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, anche nota come GREEN PASS (certificato verde).
La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19.
Rilascio certificazione verde COVID-19
Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;
N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.
Esenzione certificazione verde
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita, in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie – in formato anche cartaceo – e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al Dirigente Scolastico (o secondo le indicazioni interne previste all’uopo).
Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.
Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.
Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare tre tipologie di risultati:
- schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione, con le esclusive tipologie di risultati a schermata verde o azzurra.
Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19
Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.
Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:
- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;
- L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):
- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore ai sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; svolgimento delle attività sportive
- È fortemente raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .
La presente ha valore di notifica/informativa a tutti gli effetti; pertanto tutto il personale scolastico è tenuto alla totale e completa osservanza delle prescrizioni richiamate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Diana Guerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993